Cosa è il DVR
L’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza indica tra gli obblighi inderogabili, e non delegabili dei quali deve farsi carico il datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.lgs 81/08 (DVR, Documento Valutazione Rischi).
Il DVR è il testo nel quale il datore di lavoro deve dimostrare di aver monitorato, elencato, catalogato tutti i rischi possibili per i lavoratori della sua azienda.
- L’obbligo di redigere il D.V.R. è esteso a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti;
- Deve prepararlo entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornarlo seguendo ogni cambiamento interno alla sua impresa;
- Per la sua stesura deve fornirsi dell’ausilio del RSPP e del medico competente;
- Nella sua struttura ha dal 1 gennaio 2011 l’obbligo di prevedere la valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Per le aziende edili il DVR è obbligatorio come per ogni altro settore lavorativo.
L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013.
Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013.
Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
I Vantaggi
Oggi, il datore di lavoro di un'azienda fino a 10 lavoratori, dispone delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal legislatore per la redazione del DVR, senza che ciò gli impedisca di utilizzare qualsiasi altra modalità o strumento per valutare i rischi e predisporre il DVR, purché sia congruente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico per la Sicurezza.
Le procedure standardizzate, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi:
- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
- mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
- operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica.
Il DVR Standardizzato
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., pertanto,
Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo DVR.
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificatie individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. entro il 31 Dicembre 2012;
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28.
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) e più precisamente:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il Nostro servizio
Sigap Gare&Appalti offre i propri servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro ai datori di lavoro e alle imprese che necessitano di assistenza per la stesura del DVR.
REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08 e smi
- Valutazione dei rischi (artt. 17 e 28), comprensiva dei nuovi rischi introdotti dal testo unico (stress da lavoro, differenze di genere età nazionalità, gravidanza ecc)
- Valutazione rischio elettrico
- Valutazione dei rischi derivanti da Movimentazione Manuale dei Carichi (art 168) e da movimenti ripetitivi degli arti superiori
- Valutazione rischi incendio (secondo le direttive del DM 10/3/98 e del DM 09/03/07)
- Valutazione dei rischi derivanti da videoterminali (VDT)
- Valutazione rischio rumore con indagine fonometrica;
- Valutazione rischio vibrazioni
- campi elettromagnetici
- Valutazione rischio atmosfee esplosive
- Valutazione rischio chimico
- Valutazione rischio cancerogeno
- Valutazione rischio amianto
- Valutazione rischio biologico
- Valutazione rischio microclima
- Verifica periodica degli impianti di messa a terra
Le procedure Standardizzate
Le Procedure Standardizzate sono il modello di riferimento per la redazione del documento di valutazione dei rischi elaborate dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed approvate con apposito decreto interministeriale.
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Sigap Gare&Appalti offre consulenza per la redazione del DVR della sua Azienda;
Per maggiori informazioni potrà contattarci al numero 389/1644717 o richiedere direttamente una nostra consulenza (senza impegno) compilando il form sottostante; verrà contattato al più presto da un nostro tecnico.